Sez. 5, Sentenza n. 19083 del 12/12/2003 (Rv. 568874 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Oggetto della tassa - Fabbricato appartenente al patrimonio indisponibile del comune - Cessazione dell'uso pubblico per vari anni - Successiva destinazione a diverso uso pubblico - Atto di formale destinazione - Necessità ai fini dell'assoggettamento alla tassa - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) ed in ipotesi di fabbricato appartenente al patrimonio indisponibile del comune in quanto adibito ad uso pubblico - la cui occupazione è oggetto di tassazione ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 507 del 1993 - il mancato uso per lungo periodo dell'immobile per fini pubblici non consente di ritenere il bene acquisito al patrimonio disponibile e, quindi, sottratto alla tassa, in quanto nessun atto formale di destinazione è richiesto per la permanenza della pubblica funzione di un bene e per il protrarsi della appartenenza dello stesso al patrimonio indisponibile del comune. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di merito, la quale aveva ritenuto non dovuta la tassa in quanto, essendo da molti anni cessato l'uso del fabbricato a scopo scolastico, per effetto delle lesioni causate da un sisma, questo aveva perduto il carattere di bene indisponibile di proprietà comunale e, una volta ristrutturato e adibito ad uso residenziale per anziani, non era stato oggetto di alcun formale atto di nuova destinazione ad uso pubblico).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)