Sez. 1, Sentenza n. 4717 del 21/04/1993 (Rv. 481968 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti | Contribuente con volume d'affari zero e comunque inferiore a lire due milioni - Regime forfettario ex art. 31 d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Conseguenze.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti
In materia d'I.V.A., il contribuente, sia che non abbia affatto operato, sia che non abbia realizzato, nell'anno solare, un volume d'affari superiore a lire due milioni, è, per ciò solo, assoggettato al regime forfettario disciplinato dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, così come modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, con la conseguenza che risulta, in ogni caso, debitore d'imposta nella misura fissa di lire ventimila, senza possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 19 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, alla detrazione dell'ammontare dell'imposta assolta sugli acquisti dei beni e servizi, a meno che non presenti tempestivamente la dichiarazione di rinuncia (al regime di esonero) di cui al predetto art. 31 del d.P.R. n. 633 del 1972, che è condizione indispensabile per il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario con la possibilità di far valere i suddetti crediti d'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31, DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)