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Sez. L, Sentenza n. 1777 del 18/03/1982 (Rv. 419630 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE DEVOLUTE A DETTE SEZIONI - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419630-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIE DEVOLUTE A DETTE SEZIONI - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 409 n. 2 cod. proc. civ., nel testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533, le controversie concernenti rapporti agrari sono integralmente regolate dalla nuova disciplina delle cause di lavoro, con la sola salvezza delle Disposizioni che prevedono la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, e, pertanto, il nuovo rito del lavoro è applicabile anche nelle controversie che rimangono devolute alla Competenza di tali Sezioni in forza dell'indicata riserva, come quella in cui si controverte sul diritto alla proroga legale del contratto di affitto. (Conf 702/81, mass n 411168; (Conf 6433/80, mass n 410197; (Conf 2682/80, mass n 406461).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)