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Sez. L, Sentenza n. 7550 del 12/10/1987 (Rv. 455493 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE CON AVVOCATI E PROCURATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455493-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE CON AVVOCATI E PROCURATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

La disciplina dettata - in tema di rinunzie e transazioni - dall'art. 2113 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973 n. 533, si estende - atteso il riferimento all'art. 409 (nuovo testo) cod. proc. civ. - anche ai rapporti dei lavoratori cosiddetti parasubordinati, considerati al n. 3 dell'art. 409 citato, fra i quali rientra l'avvocato o il procuratore legale che, con continuità e per un certo tempo, presti la sua opera professionale in favore di un soggetto privato o di un ente pubblico, per una predeterminata serie di affari, svolgendo una attività coordinata con le esigenze e le finalità del committente. (Conf 4057/83, mass n 429014, prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)