Sez. 2, Sentenza n. 8814 del 30/04/2015 (Rv. 635183 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE | Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE
L'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d'ufficio, ma solo su tempestiva eccezione della parte riconvenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)