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Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008 (Rv. 602625 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Preclusioni assertive ed istruttorie - Violazione - Domanda riconvenzionale tardivamente proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto - Inammissibilità - Rilievo d'ufficio - Necessità.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602625-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene. Ne consegue che nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ove il convenuto si costituisca tardivamente e formuli domanda riconvenzionale (di rivalsa, nella specie) nei confronti di altro convenuto, l'inammissibilità di tale domanda è sempre rilevabile d'ufficio, tanto nell'ipotesi in cui il destinatario della domanda riconvenzionale si sia costituito (salva l'ipotesi, eccezionale, in cui sia chiesta ed assumesse la rimessione in termini), quanto - a maggior ragione - in quella in cui sia rimasto contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)