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Sez. 2, Sentenza n. 4461 del 20/05/1997 (Rv. 504516 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Davanti al Collegio - Istanza diretta al giudice istruttore - Validità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504516-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Nessuna disposizione di legge prevede la nullità dell'atto di riassunzione di un giudizio sospeso, con ordinanza collegiale, per il solo fatto che esso sia diretto all'istruttore anziché al collegio, trattandosi di una mera violazione di norma riguardante la ripartizione interna di funzioni fra organi appartenenti allo stesso ufficio, alla quale consegue soltanto la necessità di rimessione della causa al collegio da parte dell'istruttore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)