Sez. 2, Sentenza n. 13857 del 09/11/2001 (Rv. 550114 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Mediante atto di citazione - Idoneità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Al fine della valida riassunzione del processo sospeso o interrotto, non è influente che la parte istante vi abbia provveduto, anziché con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, con citazione della parte ad udienza fissa, la quale possiede tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo previsto nell'art. 297 cod. proc. civ., consistente nel compimento di un atto di parte prima che sia trascorso il termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio, che può essere perseguito anche attraverso un atto di citazione che sia notificato alla controparte prima della scadenza del termine medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)