Sez. 1, Sentenza n. 9906 del 28/07/2000 (Rv. 538889 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | A seguito di cancellazione - Atto di riassunzione - Indicazione di un giudice istruttore diverso dal titolare del processo - Nullità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
In ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo, è' nullo, perché privo dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di riassunzione il quale contenga l'invito a comparire davanti ad un giudice istruttore diverso da quello, facente tuttora parte dell'ufficio, cui risultava assegnato il processo cancellato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)