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Sez. 1, Sentenza n. 9906 del 28/07/2000 (Rv. 538889 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | A seguito di cancellazione - Atto di riassunzione - Indicazione di un giudice istruttore diverso dal titolare del processo - Nullità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538889-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

In ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo, è' nullo, perché privo dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di riassunzione il quale contenga l'invito a comparire davanti ad un giudice istruttore diverso da quello, facente tuttora parte dell'ufficio, cui risultava assegnato il processo cancellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)