Sez. 1, Sentenza n. 5435 del 17/05/1995 (Rv. 492312 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Revocato - Mancata approvazione e fissazione dell'udienza davanti al collegio - Reclamo al Tribunale - Dichiarazione di inammissibilità - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE
In tema di rendiconto del curatore del fallimento, non è ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., l'ordinanza del tribunale fallimentare che abbia dichiarato inammissibile il reclamo contro il provvedimento con cui il giudice delegato - in presenza di osservazioni del nuovo curatore sul rendiconto presentato dal curatore revocato - non abbia approvato il conto ed abbia fissato l'udienza davanti al collegio, a norma dell'art. 116, ultimo comma, legge fall. e dell'art. 189 cod. proc. civ., atteso che tale provvedimento ha solo natura ordinatoria, essendo destinato a regolare lo svolgimento del processo in vista della (futura) decisione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)