Sez. 1, Sentenza n. 1009 del 15/03/1975 (Rv. 374404 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE - CONTESTAZIONI - FASE CONTENZIOSA - RIMESSIONE AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETA - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - PROVVEDIMENTO ABNORME DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE - CONTESTAZIONI - FASE CONTENZIOSA - RIMESSIONE AL COLLEGIO - OBBLIGATORIETA - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO - PROVVEDIMENTO ABNORME DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Insorte contestazioni sul conto della gestione presentato dal curatore del fallimento, il giudice delegato, rimettendo le parti davanti al collegio, apre nella procedura fallimentare una fase contenziosa, nella quale assume la veste di giudice istruttore e perde il potere di dichiarare approvato il conto; pertanto, ove revochi la disposta rimessione al collegio ed approvi il rendiconto del curatore, pone in essere un provvedimento abnorme che, in quanto incidente su situazioni di diritto soggettivo e non altrimenti impugnabile, e suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dello art 3 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)