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Sez. 3, Sentenza n. 2266 del 26/07/1974 (Rv. 370631 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - OPPONIBILITA AL GIRATARIO DELLE ECCEZIONI FONDATE SUL RAPPORTO PERSONALE CON IL GIRANTE - CONDIZIONI - ACQUISTO DEL TITOLO CON L'INTENZIONE DI DANNEGGIARE IL DEBITORE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370631-01

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - OPPONIBILITA AL GIRATARIO DELLE ECCEZIONI FONDATE SUL RAPPORTO PERSONALE CON IL GIRANTE - CONDIZIONI - ACQUISTO DEL TITOLO CON L'INTENZIONE DI DANNEGGIARE IL DEBITORE - ESTREMI.*

L'art 1993 cod civ, entrato in vigore successivamente alla legge cambiaria, ha sostituito all'avverbio 'scientementè contenuto nell'art 21 della legge stessa, quello 'intenzionalmentè e tale articolo, che ha valore interpretativo, va inteso nel senso che, se non occorre proprio una collusione con il girante, occorre per lo meno, affinche possano opporsi al giratario le eccezioni derivanti dal rapporto extra-cartolare opponibili al girante, che l'acquisto del titolo sia fatto con il programma di danneggiare il debitore, cioe con l'intenzione di impedire le difese del debitore cambiario, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al portatore precedente e conoscendo il conseguente danno che egli avrebbe subito. (Conf 337'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)