Sez. 3, Sentenza n. 4703 del 18/07/1980 (Rv. 408516 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - OPPONIBILITA AL GIRATARIO DELLE ECCEZIONI OPPONIBILI AL GIRANTE - PRESUPPOSTI - COLLUSIONE TRA I DUE SOGGETTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL GIRATARIO DI DANNEGGIARE IL DEBITORE - SUFFICIENZA.*
TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - OPPONIBILITA AL GIRATARIO DELLE ECCEZIONI OPPONIBILI AL GIRANTE - PRESUPPOSTI - COLLUSIONE TRA I DUE SOGGETTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - INTENZIONE DEL GIRATARIO DI DANNEGGIARE IL DEBITORE - SUFFICIENZA.*
Il disposto dell'art 21 della legge cambiaria e dell'art 1993, secondo comma, cod civ va inteso nel senso che, affinche possano opporsi al giratario le eccezioni extracartolari opponibili al girante, non occorre la collusione tra questi due soggetti, ma e sufficiente che il giratario abbia acquistato il titolo con l'intenzione - ricavabile dal giudice del merito attraverso elementi presuntivi e con indagine di fatto incensurabile in Sede di legittimita - di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante e con la conoscenza del conseguente danno che il debitore medesimo avrebbe subito. (V 4398/77, mass n 387983; (V 2266/74, mass n 370631; (V 137/73, mass n 361896).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)