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Sez. 1, Sentenza n. 5818 del 05/11/1981 (Rv. 416537 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - GIRATA - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - ECCEZIONI EXTRACARTOLARI OPPONIBILI AL GIRANTE - OPPONIBILITÀ AL GIRATARIO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416537-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - GIRATA - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - ECCEZIONI EXTRACARTOLARI OPPONIBILI AL GIRANTE - OPPONIBILITÀ AL GIRATARIO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il disposto dell'art. 21 della legge cambiaria e dell'art. 1993, secondo comma, cod. civ. va inteso nel senso che, per l'opponibilità al giratario delle eccezioni extracartolari opponibili al girante, se non è necessaria la collusione tra questi due soggetti, occorre pur sempre che il giratario abbia acquistato il titolo con l'intenzione di danneggiare il debitore, privandolo di quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante e con la conoscenza del conseguente danno che il debitore medesimo avrebbe subito. La relativa valutazione è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità se congruamente motivata. (V 4703/80, mass n 408516; (V 4398/77, mass n 387983; (V 2266/74, mass n 370631).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)