Sez. L, Sentenza n. 7294 del 16/04/2004 (Rv. 572129 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Infortunio derivante da fatto costituente reato - Accertamento del giudice civile dei responsabili - Responsabilità solidale - Efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta rivolta ad uno dei debitori - Applicabilità dell'art. 1310 cod. civ. - Legittimità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Con riferimento all'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato "incidenter tantum" la responsabilità solidale di tutti i responsabili dell'infortunio (nel caso di specie l'amministratore unico e il capocantiere, anch'egli lavoratore subordinato, oltre al direttore dei lavori), la prescrizione dell'azione - decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del d.P.R. n. 1124 del 1965 - è interrotta anche nei confronti della società dall'atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali (nella specie al capocantiere) ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., restando irrilevante che il soggetto cui l'atto interruttivo è pervenuto sia stato prosciolto per prescrizione del reato e che sia rimasto estraneo al processo civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)