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Sez. L, Sentenza n. 10097 del 12/10/1998 (Rv. 519643 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Società di persone datrice di lavoro - Infortunio derivante da fatto, costituente reato, commesso da socio amministratore - Azione di regresso dell'INAIL - Esperibilità anche nei confronti della società - Qualificazione della posizione debitoria - Sussidiarietà rispetto ad un unico debito - Efficacia interruttiva della prescrizione della richiesta rivolta ad uno dei debitori - Applicabilità in via estensiva dell'art. 1310 cod. civ. - Decorrenza del termine di decadenza o prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale - Fattispecie relativa alla posizione di soci illimitatamente responsabili.
Stato
decisa il 1998-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519643-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In caso di infortunio sul lavoro subito da dipendente di una società di persone, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità penale del socio amministratore per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, l'azione di regresso dell'INAIL ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è esperibile non solo nei confronti di tale socio ma anche nei confronti della società, in quanto, in riferimento alla responsabilità civile cui fanno riferimento gli artt. 10 e 11, assume rilievo il fatto che, in base alle norme sulla responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società personali (artt. 2267, 2293 e 2297 cod. civ.), il debito risarcitorio verso il lavoratore infortunato nasca dal fatto illecito tanto a carico dell'amministratore personalmente, quanto della società, e, sul piano sistematico, che la norma dell'art. 10, comma terzo, sulla influenza della responsabilità da reato del dipendente, confermi l'esposizione all'azione di regresso dei soggetti civilmente responsabili. Di conseguenze, benché tale complessa posizione debitoria sia qualificabile, anche con riferimento al credito dell'INAIL, in termini di unicità del debito e di nesso di sussidiarietà e non di obbligazioni solidali, va ritenuto, da un lato, che sia applicabile in via estensiva la disposizione dell'art. 1310 cod. civ. circa l'efficacia nei confronti di tutti i debitori dell'atto interruttivo della prescrizione diretto ad uno solo di essi, e, dall'altro lato, che valga anche nei confronti del responsabile civile il principio che il termine di decadenza o di prescrizione posto dall'ultimo comma dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'esercizio dell'azione di regresso inizi a decorrere dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di proscioglimento o di condanna. (Nella specie la S.C. ha atto applicazione del riportato principio in relazione confronti ai soci di una società di fatto, di cui era stata fatta valere la relativa responsabilità illimitata).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)