diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6123 del 27/04/2001 (Rv. 546364 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Abbandono del godimento dell'alloggio - Protrazione per oltre tre mesi - Preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante - Difetto - Revoca - Della assegnazione - Fondamento - Trasferimento dell'assegnatario per motivi di vita o di lavoro - Volontà di rientrare nell'alloggio una volta cessati i motivi dell'allontanamento - Rilevanza - Esclusione - Mancata tempestività della revoca, in conseguenza di circostanze del caso singolo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546364-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

L'abbandono del godimento di un alloggio economico e popolare, che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante, giustifica - a norma dell'art. 17, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - la revoca dell'assegnazione in locazione, anche se sia motivato da ragioni di vita o di lavoro (e non sorretto, quindi, da "animus derelinquendi"), essendo la revoca ispirata non da finalità sanzionatorie, bensì dallo scopo di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno, senza che rilevino le motivazioni soggettive della dismissione, né la volontà di ritornare nell'abitazione assegnata una volta cessati i motivi stessi, e senza che l'abbandono perda il suo carattere sintomatico di mancanza di un'effettiva esigenza abitativa per il solo fatto che il provvedimento di revoca non sia stato tempestivamente adottato, in presenza di peculiari circostanze del caso singolo che, opportunamente valutate, possano aver indotto l'istituto a tollerare un allontanamento non autorizzato.

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)