Sez. 1, Sentenza n. 14124 del 27/06/2011 (Rv. 618596 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Alloggio non stabilmente abitato - Decadenza dall'assegnazione - Configurabilità - Fondamento - Motivi della dismissione - Irrilevanza - Fattispecie.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
In tema di edilizia residenziale pubblica, la decadenza dal diritto all'assegnazione in locazione di un alloggio economico e popolare non stabilmente abitato, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) della legge della Regione Calabria 25 novembre 1996, n. 32, non è ispirata da finalità sanzionatorie, bensì dall'esigenza oggettiva di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno, restando irrilevanti le motivazioni soggettive della dismissione (che non è necessario sia sorretta da una effettiva volontà in tal senso), così come la saltuaria utilizzazione dell'alloggio per motivi transitori o l'eventuale volontà di ritornare nell'abitazione assegnata, una volta cessati i motivi stessi. (Nella specie, l'assegnataria dell'alloggio, coniugata con marito e figlio residenti in Milano, viveva stabilmente in tale città, rientrando a Troppa solo nei mesi estivi per trascorrervi la villeggiatura con la famiglia).
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 25/11/1996 num. 32 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)