Sez. 1, Sentenza n. 8530 del 27/08/1998 (Rv. 518423 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Legge della Provincia di Bolzano n. 13 del 1977 - Revoca per trasferimento dell'assegnatario di alloggio per ragioni di vita o di lavoro - Saltuaria utilizzazione dell'immobile - Volontà di rientrare nell'alloggio una volta cessati i motivi dell'allontanamento - Rilevanza - Esclusione - Mancata tempestività della revoca, in conseguenza di circostanze del caso singolo - Irrilevanza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
L'abbandono del godimento di un alloggio economico e popolare, che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante, giustifica, (anche) a norma dell'art. 17, lett. b), del D.P.R. 30 Dicembre 1972, n. 1035, e della legge provinciale di Bolzano 23 Maggio 1977, n. 13, nel testo antecedente a quello introdotto con l'art. 31 della legge provinciale 20 Dicembre 1993, n. 27- che richiede l'abitazione "in modo stabile e definitivo" dell'alloggio - la revoca dell'assegnazione in locazione, anche se sia motivato da ragioni di vita o di lavoro (e non sorretto, quindi, da "animus derelinquendi"), essendo la revoca ispirata non da finalità sanzionatorie, bensì dallo scopo di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno, senza che rilevino la saltuaria utilizzazione dell'alloggio stesso per motivi transitori, né la volontà di ritornare nell'abitazione assegnata una volta cessati i motivi dell'allontanamento. Nè l'abbandono perde il suo carattere sintomatico di mancanza di una effettiva esigenza abitativa per il solo fatto che il provvedimento di revoca non sia stato tempestivamente adottato, in presenza di peculiari circostanze del caso singolo (nella specie, necessità abitative dell'anziana madre dell'assegnatario) che, opportunamente valutate, possano indurre l'istituto a tollerare un allontanamento non autorizzato.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 23/05/1977 num. 13 art. 11, Legge Prov. Bolzano 20/12/1993 num. 27 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)