Sez. L, Sentenza n. 862 del 12/02/1982 (Rv. 418699 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA ALL'UNICO PROCURATORE DI UN NUMERO DI COPIE CORRISPONDENTI A QUELLO DELLE PARTI - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA ALL'UNICO PROCURATORE DI UN NUMERO DI COPIE CORRISPONDENTI A QUELLO DELLE PARTI - INOSSERVANZA - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
L'impugnazione proposta contro più parti, domiciliate presso un unico procuratore, deve essere notificata mediante la consegna di tante copie quante sono le parti cui l'impugnazione è rivolta. L'inosservanza di tale regola, determinando l'impossibilità di stabilire a quale delle parti la notifica sia diretta, importa l'inesistenza della notificazione, sanabile con effetti ex nunc, dalla Costituzione delle parti. (V 2490/78, mass n 391861).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)