Sez. 2, Sentenza n. 5639 del 28/10/1982 (Rv. 423415 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INVALIDITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - PRESSO UN UNICO PROCURATORE - CONSEGNA DI UNA SOLA COPIA - INVALIDITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, che sia eseguita mediante consegna di una sola copia, non è nulla per incertezza assoluta circa la persona del notificando, ma invalida per incompletezza della fattispecie notificatoria, dato che non sussiste incertezza sul punto se l'atto sia stato notificato all'uno o all'altro destinatario, bensì è certo che esso non è stato notificato a nessuno in modo completo, costituendo la consegna di una copia legale dell'atto per ciascun notificando elemento essenziale della notificazione, alla stregua degli artt. 137 e segg., 166 e 170 cod. proc. civ.. tale fattispecie può essere "convalidata" da un comportamento concludente del destinatario (come la sua Costituzione in giudizio) che renda manifesto come egli si sia trovato, in un dato momento, in situazione di piena conoscenza, analoga a quella in cui avrebbe dovuto porlo la regolare notifica, con il conseguente riferimento degli effetti della notifica stessa alla data di siffatto comportamento e, quindi, con la inammissibilità dell'impugnazione ove questo sia successivo alla scadenza del termine per impugnare. (V 4125/82, mass n 422101; (V 862/82, mass n 418699; (V 3359/81, mass n 413937).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)