Sez. 3, Sentenza n. 6260 del 24/10/1983 (Rv. 431019 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UNICA COPIA AL PROCURATORE DI PIÙ PARTI - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - EFFICACIA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI - CONSEGNA DI UNICA COPIA AL PROCURATORE DI PIÙ PARTI - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA - AMMISSIBILITÀ - EFFICACIA.*
La notificazione dell'impugnazione mediante consegna di unica copia al procuratore di più parti, data l'impossibilità di stabilire a quale delle parti la notificazione stessa sia diretta, è affetta non da nullità, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo a norma dell'art. 156 cod. proc. civ., bensì da inesistenza giuridica, sanabile, ma solo con efficacia ex nunc, dalla Costituzione delle parti destinatarie dell'impugnazione, con la conseguenza che tale Costituzione, ove avvenga successivamente alla scadenza del termine per impugnare, non vale a rimuovere l'effetto della decadenza già verificatasi. (V 5639/82, mass n 423415; (Conf 4500/82, mass n 422484; (Conf 862/82, mass n 418699).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)