Sez. 1, Sentenza n. 4033 del 04/07/1985 (Rv. 441556 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - "CESSIONE IN PRENOTAZIONE" DI UN ALLOGGIO - ESORBITANZA RISPETTO ALL'OGGETTO SOCIALE - OPPONIBILITÀ ALL'ASSEGNATARIO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2384 BIS COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - "CESSIONE IN PRENOTAZIONE" DI UN ALLOGGIO - ESORBITANZA RISPETTO ALL'OGGETTO SOCIALE - OPPONIBILITÀ ALL'ASSEGNATARIO - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 2384 BIS COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
L'art. 2384 bis cod. civ. (introdotto dall'art. 6 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), a norma del quale l'estraneità all'oggetto sociale degli Atti compiuti dagli amministratori di una società per azioni non è opponibile al terzo in buona fede, trova applicazione, ai sensi dell'art. 2516 cod. civ., anche con riguardo alle società cooperative. Pertanto, in relazione alla "cessione in prenotazione" di un alloggio di società cooperativa edilizia, che sia stata deliberata dal consiglio di amministrazione, l'esorbitanza dell'assegnazione medesima rispetto all'oggetto sociale, ancorché sotto il profilo della Mancanza da parte dell'assegnatario della qualità di socio, non può essere fatta valere dalla società stessa quale ragione d'Invalidità od inefficacia del relativo contratto, ove non si deduca e dimostri la mala fede di detto assegnatario. (V 141/78, mass n 389439).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384 bis, Cod. Civ. art. 2516, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)