Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 22/02/1988 (Rv. 457792 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ECCESSO DI RAPPRESENTANZA - DEDUCIBILITÀ IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ - NATURA GIURIDICA - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONSEGUENZE IN SEDE DI GIUDIZIO D'APPELLO - MERO RICHIAMO AGLI SCRITTI DIFENSIVI DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - PREDETTA ECCEZIONE IVI PROPOSTA - DECADENZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - ECCESSO DI RAPPRESENTANZA - DEDUCIBILITÀ IN GIUDIZIO DA PARTE DELLA SOCIETÀ - NATURA GIURIDICA - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONSEGUENZE IN SEDE DI GIUDIZIO D'APPELLO - MERO RICHIAMO AGLI SCRITTI DIFENSIVI DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA - PREDETTA ECCEZIONE IVI PROPOSTA - DECADENZA.*
Ove sia proposta domanda giudiziale nei confronti di una società in base ad un negozio posto in essere da un suo rappresentante, la deduzione da parte della convenuta società che l'atto, pur compreso nell'oggetto sociale, non è stato preceduto da una conforme delibera dell'organo competente ai sensi dell'atto costitutivo o dello statuto, configura non una mera difesa, ma bensì un'eccezione in senso proprio, poiché la Mancanza di detta delibera, nei limiti della sua Rilevanza, deve essere opposta dalla società al terzo, a norma dell'art. 2384 cod. civ. (nel testo fissato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1127), applicabile anche alle società cooperative per il richiamo operato dall'art. 2516 cod. civ.. ne consegue che detta eccezione, ove non accolta - perché respinta, non esaminata o dichiarata assorbita - deve essere espressamente riproposta in appello dalla società vittoriosa in primo grado, non essendo sufficiente il mero richiamo agli scritti difensivi di primo grado per vincere la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ.. (V 5623/86, mass n 448112, sulla prima parte; (V 3360/85, mass n 441029, sulla prima parte; (V 4033/85, mass n 441556, sulla prima parte; (V 5565/84, mass n 437236, sulla seconda parte; (V 789/81, mass n 411266; sulla prima parte; (V 6574/80, mass n 410369, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 346, DPR 29/12/1969 num. 1127 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)