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Sez. 6, Sentenza n. 7245 del 14/01/2005 Cc. (dep. 24/02/2005) Rv. 231450 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Redazione del verbale in luogo diverso dai locali della procura della Repubblica in cui vengono eseguite le operazione - Legittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231450-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni

In tema di intercettazioni telefoniche, la redazione del verbale concernente le relative operazioni, con la contestuale sommaria trascrizione del contenuto delle comunicazioni intercettate, può essere effettuata negli uffici della polizia giudiziaria anche quando l'indagine venga condotta mediante impianti installati nei locali della procura della Repubblica, posto che l'art. 268 cod. proc. pen., nei primi due commi, distingue nettamente l'esecuzione delle operazioni dalla relativa verbalizzazione, e nel comma successivo prescrive uno speciale provvedimento del P.M., nella ricorrenza di determinati presupposti, solo quando le "operazioni" debbano essere svolte in locali non pertinenti alla procura stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)