Sez. 4, Sentenza n. 20130 del 28/02/2005 Cc. (dep. 27/05/2005) Rv. 231368 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni | Redazione del verbale in luogo diverso dai locali della procura della Repubblica in cui avvengono le registrazioni - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione - Ragione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - esecuzione delle operazioni
Non sussiste l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui il relativo verbale sia redatto presso gli uffici dei comandi provinciali dei Carabinieri anzichè nei locali della procura della Repubblica dove sono tate eseguite le operazioni di registrazione delle comunicazioni, in quanto i casi di divieto di utilizzazione di cui all'art. 271 cod. proc. pen. sono tassativi e non comprendono l'ipotesi di redazione del verbale in un luogo diverso dai locali della procura, dovendosi peraltro escludere ogni possibilità di applicazione analogica di tali divieti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)