Sez. L, Sentenza n. 5711 del 29/10/1982 (Rv. 423448 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - LEGITTIMITÀ.*
L'art. 2120 cod. civ., nel disporre che l'indennità di anzianità deve essere determinata in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria a cui appartiene il lavoratore, non stabilisce che, nell'ipotesi di promozione del lavoratore ad una categoria superiore, la detta indennità debba essere liquidata, per la durata dell'intero rapporto, sulla base del coefficiente (numero delle giornate lavorative da moltiplicarsi per gli anni di servizio) fissato per la categoria a cui il lavoratore appartiene alla data di risoluzione del rapporto. Al contrario, la norma consente la liquidazione a scaglioni, attuabile mediante la fissazione di coefficienti diversi in relazione ai periodi di appartenenza alle varie categorie. (V 4359/78, mass n 394026; (Conf 1301/78, mass n 390375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)