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Sez. U, Sentenza n. 1031 del 01/03/1978 (Rv. 390375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA.*

L'art 2120 cod civ, nel disporre che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria a cui appartiene il lavoratore, non stabilisce che, nell'ipotesi di promozione del lavoratore ad una categoria superiore, la detta indennita debba essere liquidata, per la durata dell'intero rapporto, sulla base del coefficiente (numero delle giornate lavorative da moltiplicarsi per gli anni di servizio) fissato per la categoria a cui il lavoratore appartiene alla data di risoluzione del rapporto. Al contrario, la norma consente la liquidazione a scaglioni, attuabile fissando coefficienti diversi in relazione ai periodi di appartenenza alle varie categorie. Pertanto, l'indennita puo essere liquidata una prima volta all'atto del mutamento di categoria, in base alla durata ed alla retribuzione della categoria inferiore, ed una seconda volta alla cessazione del rapporto, in base alla durata ed alla retribuzione della categoria superiore, con l'aggiunta di un'ulteriore quota riferita alla anzianita maturata nella categoria inferiore. (Conf 2822/74, mass n 371238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)