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Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 18047 del 02/07/2008 (Rv. 604257 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Composizione collegio - Partecipazione del relatore che ha redatto la relazione ex art. 380 bis, primo comma, cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604257-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., con riferimento all'art. 52 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui consente che il giudice relatore possa comporre il collegio giudicante, nel giudizio camerale di cassazione. La relazione prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ. si risolve, infatti, in una mera ipotesi di decisione destinata ad essere confermata o meno a seguito del contraddittorio fra le parti e dell'intervento del P.G., sicché anche in questo caso ricorrono le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nei casi di provvedimento cautelare autorizzato "ante causam" e di successiva cognizione piena di merito (sentenza n. 326 del 1997), di decisione emessa ex art. 187-quater cod. proc.civ. (ordinanza n. 168 del 2000), nonché nel caso di rinvio cosiddetto restitutorio ex art. 354 cod. proc. civ.(sentenza n. 341 del 1998).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)