Sez. 1, Ordinanza n. 9094 del 16/04/2007 (Rv. 596675 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Giudice relatore - Composizione collegio - Art. 111, 2° co. Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 377 e 380-bis cod. proc. civ., con riferimento all'art. 52 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui consentono che il giudice relatore possa comporre il collegio giudicante, nel giudizio camerale di cassazione. Infatti, la relazione prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ. non è un segmento di decisione sottoposto all'approvazione del collegio, né una qualificata opinione versata agli atti, ma una mera proposta di definizione processuale accelerata, che indica alle parti e al collegio la possibile ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 375 cod. proc. civ., favorendo il pieno dispiegarsi del contraddittorio e la celerità della decisione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)