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Sez. 3, Sentenza n. 3713 del 21/12/1971 (Rv. 355494 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - NECESSITA - COSTITUZIONE IN MORA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355494-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - DOMANDA GIUDIZIALE - NECESSITA - COSTITUZIONE IN MORA - INSUFFICIENZA.*

La prescrizione dell'Azione di annullamento di un contratto (nella specie, di una transazione, al fine di ottenere una liquidazione del danno in misura superiore a quella convenuta transattivamente) puo essere interrotta soltanto dalla domanda giudiziale e non anche dalla Costituzione in mora; questa invero presuppone un debitore tenuto all'adempimento di una prestazione, onde la sua efficacia interruttiva e limitata ai diritti di credito e non puo estendersi a un diritto potestativo, quale e quello all'annullamento del contratto, cui non corrisponde un Obbligo di prestazione della controparte. (V 500'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 1973, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)