Sez. 3, Sentenza n. 402 del 17/01/1984 (Rv. 432629 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - COSTITUZIONE IN MORA IN RIFERIMENTO A DIRITTI POTESTATIVI - EFFETTI INTERRUTTIVI - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - COSTITUZIONE IN MORA IN RIFERIMENTO A DIRITTI POTESTATIVI - EFFETTI INTERRUTTIVI - ESCLUSIONE.*
In tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., mentre la domanda giudiziale spiega efficacia interruttiva in relazione a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, la Costituzione in mora del debitore può avere una tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un Obbligo di prestazione della controparte, e non anche rispetto ai diritti potestativi, come quelli miranti alla declaratoria dell'inefficacia o dell'Invalidità di un contratto ai quali corrisponde, nella controparte, una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (nella specie: diritto fatto valere con l'Azione revocatoria ordinaria). (V 2414/76, mass n 381195; (V 3713/71, mass n 355494; (V 2546/69, mass n 342125).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)