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Sez. L, Sentenza n. 1329 del 16/02/1985 (Rv. 439409 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - COMPENSO - MAGGIORAZIONE - CONDIZIONI - PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA EX ART. 36 COST. - APPLICABILITÀ - ASSORBIMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO IN CASO DI PASSAGGIO DEL LAVORATORE A QUALIFICA SUPERIORE OD A MAGGIORE LIVELLO RETRIBUTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439409-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - COMPENSO - MAGGIORAZIONE - CONDIZIONI - PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA EX ART. 36 COST. - APPLICABILITÀ - ASSORBIMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE O COLLETTIVO IN CASO DI PASSAGGIO DEL LAVORATORE A QUALIFICA SUPERIORE OD A MAGGIORE LIVELLO RETRIBUTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il lavoro prestato con normale continuità esclusivamente nelle ore notturne non può, anche se i singoli si avvicendino in quello stesso servizio notturno, essere considerato compreso in regolari turni periodici secondo la previsione del secondo comma dell'art. 2108 cod. civ., perché questa specifica ipotesi si realizza solo quando il turno di lavoro notturno venga prestato in predisposta, regolare alternanza con turni di lavoro diurni. Ne consegue che per il lavoro prestato esclusivamente di notte compete, ai sensi della norma inderogabile dettata dall'articolo citato, una maggiorazione del compenso ordinario, la Determinazione della quale è affidata alla autonomia contrattuale collettiva. Tale maggiorazione, costituendo un'integrazione della retribuzione relativa ad una particolare modalità delle prestazioni fornite dal dipendente, rientra altresì nel campo di applicazione del principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 della Costituzione, senza poter essere assorbita in caso di passaggio del lavoratore a qualifica superiore od a maggior livello retributivo, posto che, in relazione alla norma inderogabile dell'art. 2108 cod. civ. sulla maggiorazione del lavoro notturno, tale assorbimento non può trovare sostegno in Disposizioni della contrattazione collettiva nazionale od aziendale e neppure individuale. (V 3089/80, mass n 406850; (V 4896/80, mass n 408727).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)