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Sez. L, Sentenza n. 2211 del 25/02/1995 (Rv. 490725 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Prestazioni in ore notturne non comprese in turni avvicendati - Maggiorazione retributiva - Spettanza - Caratteri di anormalità - Necessità - Esclusione - Osservanza per contratto, con normale continuità, di un orario notturno - Diritto a detta maggioranza - Sussistenza - Fattispecie relativa a prestazione di lavoro notturno in prosecuzione di quello diurno.
Stato
decisa il 1995-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490725-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO

Agli effetti dell'art. 2108 cod.civ., per il quale il lavoro notturno non compreso in normali turni periodici deve essere retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno, è sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne e non compreso in turni avvicendati - intesi come periodiche rotazioni di persone che si danno il cambio nello svolgimento di una determinata attività -, senza che sia necessario che esso abbia carattere di anormalità, sicché la relativa maggiorazione - giustificata da un aumento di penosità del lavoro in ore normalmente destinate al riposo - compete pure nel caso in cui il lavoratore osservi, per contratto, con normale continuità, un orario anche esclusivamente, notturno. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il diritto alla maggiorazione contrattuale, prevista dal C.C.N.L. per le ipotesi in cui "il lavoratore effettui lavoro notturno non compreso in turni", nei confronti di un prestatore di lavoro che effettuava costantemente lavoro notturno in prosecuzione di quello diurno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)