Sez. 6, Sentenza n. 29702 del 10/04/2003 Ud. (dep. 16/07/2003) Rv. 225483 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Imputato all'estero di cui sia noto il luogo di residenza - Notificazione a norma dell'art. 169 cod. proc. pen. - Esclusione - Attivazione di procedura estradizionale - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
La conoscenza della residenza all'estero dell'imputato colpito da ordinanza di custodia cautelare comporta l'attivazione della procedura per il suo arresto a fini estradizionali, non l'operatività delle disposizioni per la notifica all'estero, dettate per altri atti, diversi dai provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)