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Sez. 5, Sentenza n. 5323 del 05/03/1997 Ud. (dep. 05/06/1997) Rv. 208063 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Imputato detenuto all'estero che abbia già eletto o dichiarato il domicilio in Italia - Procedura di notificazione all'estero - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208063-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO

L'art. 169 cod. proc. pen., il quale disciplina le modalità per le notificazioni all'imputato all'estero, trova applicazione soltanto quando alla persona che risulti avere residenza o dimora all'estero debba essere data la notizia del procedimento penale che viene instaurato nei suoi confronti, con contestuale invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato per le notificazioni di atti del procedimento stesso; detta disposizione, viceversa, non deve essere applicata nella diversa ipotesi in cui già si sia svolto il giudizio di primo grado e l'imputato abbia ricevuto tutte le previste notificazioni nel domicilio dichiarato o determinato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen.; in tal caso, ove la notificazione presso tale domicilio sia divenuta impossibile a seguito del trasferimento all'estero, essa deve essere effettuata mediante consegna al difensore ai sensi del quarto comma dell'art. 161 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si deduceva la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello in seguito al mancato esperimento della procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen., in considerazione del documentato stato di detenzione all'estero dell'imputato)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)