diritto.io

Sez. L, Ordinanza n. 24621 del 22/11/2011 (Rv. 619478 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Sospensione del giudizio disposta dal giudice d'appello a seguito di querela di falso - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619478-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di sospensione del processo, ferma restando l'impugnabilità ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. dei provvedimenti emessi in tal senso per ragioni discrezionali, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, il giudice deve valutare la compatibilità del regolamento di competenza, secondo lo schema dell'art. 295 cod. proc. civ., con la specifica fattispecie di sospensione su cui tale istituto viene a incidere, tenendo conto sia della natura eccezionale dell'impugnazione di provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessità di evitare ingiustificate stasi procedimentali che contraddicano i principi del giusto processo. Ne deriva l'inammissibilità del regolamento di competenza avente ad oggetto l'ammissione della proposizione dell'incidente di falso ai sensi dell'art. 355 cod. proc. civ., di cui la sospensione costituisce un effetto legale, poiché trattasi di decisione interlocutoria, priva del carattere della decisività, che non determina la contemporanea pendenza di controversie legate da rapporti di pregiudizialità o dipendenza giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)