Sez. 3, Sentenza n. 2548 del 07/07/1976 (Rv. 381349 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RAPPORTO CON L'EVENTO DANNOSO - OCCASIONALITA NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RAPPORTO CON L'EVENTO DANNOSO - OCCASIONALITA NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
Perche sia configurabile la responsabilita prevista dall'art 2049 cod civ, occorre che il commesso abbia agito su richiesta e per conto del committente, ma non e necessario che tra le mansioni affidate e l'evento dannoso esista un nesso di causalita, bastando, al riguardo, un semplice rapporto di occasionalita necessaria - nel senso che l'evento dannoso sia stato reso possibile e comunque agevolato dall'adempimento dell'incarico. (V 1354/74, mass n 369436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)