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Sez. 3, Sentenza n. 1354 del 10/05/1974 (Rv. 369436 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - OCCASIONALITA NECESSARIA TRA ILLECITO ED INCOMBENZE DEL DIPENDENTE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369436-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - OCCASIONALITA NECESSARIA TRA ILLECITO ED INCOMBENZE DEL DIPENDENTE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Perche sia configurabile la responsabilita indiretta dei padroni e dei committenti, prevista dall'art 2049 cod civ, e sufficiente che sussista un nesso di occasionalita necessaria tra il rapporto che lega l'autore dell'illecito all'imprenditore e l'illecito stesso, nel senso che le incombenze esplicate dal dipendente abbiano agevolato o reso possibile il fatto illecito e la produzione dell'evento, anche se il dipendente stesso abbia agito oltre i limiti delle sue mansioni. L'occasionalita necessaria non lega le mansioni all'evento, facendo di questo la conseguenza di quelle, ma le lega alla situazione dalla quale l'evento stesso e stato determinato. (nella specie e stato ritenuto che l'investimento di due persone, che si trattenevano in un cortile, da parti di un'autovettura, guidata da un dipendente della ditta incaricata della manutenzione degli ascensori del palazzo ed entrata nel cortile per permettere ai dipendenti della ditta l'espletamento del lavoro loro affidato, poteva considerarsi legato da un rapporto di occasionalita necessario alle mansioni del dipendente della ditta). (Conf 965'72, mass n 357251).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)