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Sez. 1, Sentenza n. 20071 del 26/03/2002 Cc. (dep. 22/05/2002) Rv. 221706 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni del coindagato anteriori alla legge 1 marzo 2001, n. 63 - Normativa di diritto intertemporale - Rinnovazione dell'interrogatorio del collaborante - Necessità che avvenga prima della scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221706-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63, anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari (la Corte ha precisato che la disposizione transitoria non ricollega alcun effetto alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini, in quanto la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti è condizionata unicamente dalla circostanza che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari e che, quindi, le dichiarazioni non siano state acquisite al fascicolo del dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)