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Sez. 2, Sentenza n. 11026 del 20/02/2003 Cc. (dep. 10/03/2003) Rv. 223930 - 01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Rinnovazione dell'esame di persona indagata ex art.64 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.63 del 2001 - Dichiarazioni precedentemente rese al PM non confermate - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223930-01

IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONI - IN GENERE

In tema di giusto processo, la disciplina transitoria contenuta nell'art.26 della legge n.63 del 2001 - per il quale se il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, il P.M. deve provvedere a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli art.64 e 197-bis cod. proc. pen., così come modificati dalla legge di attuazione del giusto processo, nel rispetto degli avvertimenti contenuti nell'art.63 cod. proc. pen. - è preordinata a consentire il recupero delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti predetti e contestualmente ad evitare la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata precedentemente all'entrata in vigore della legge n.63 del 2001, quindi, senza le garanzie da essa introdotte. Ne consegue che - ove la persona indagata, resa edotta degli avvertimenti di cui al nuovo comma 3 dell'art.64, non abbia confermato le precedenti, ormai inutilizzabili dichiarazioni in sede di rinnovazione dell'esame -il recupero di esse non è consentito ed esse non possono essere utilizzate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)