Sez. L, Sentenza n. 17530 del 30/08/2005 (Rv. 583324 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia - Presupposto - Cessazione del rapporto di lavoro - Riferimento all'intera attività lavorativa e non al solo rapporto originante il diritto alla prestazione - Necessità - Fondamento - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Pretesa deroga mediante circolare INPS - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 1, comma settimo, del d.lgs. n. 503 del 1992, secondo il quale il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale presupposto - condizionante l'attivazione del detto trattamento previdenziale - prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione, con la conseguenza che, ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione richiede la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione. Nè tale disciplina può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale: in relazione all'art. 38 Cost., atteso che, con la percezione del reddito da lavoro verrebbe meno lo stato di bisogno e l'esigenza di garantire al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita; in relazione all'art. 3 Cost., rispetto al cumulo tra la pensione, una volta conseguita, e i redditi da lavoro o da altra pensione, considerata la non omogeneità delle situazioni prospettate. Nè, infine, una circolare INPS - peraltro insuscettibile di esame diretto da parte della Corte non contenendo norme di diritto - può derogare alla disciplina legale in materia previdenziale o comunque disporre di posizioni giuridiche soggettive garantite dalla legge e sottratte alla disponibilità dell'ente previdenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)