Sez. 1, Sentenza n. 788 del 25/01/1997 (Rv. 502039 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Zone del Belice colpite dal sisma del gennaio 1968 - Norme sul procedimento di espropriazione di aree destinate alla ricostruzione - Carattere di specialità - Conseguenze - Occupazione d'urgenza - Termine - Durata biennale.
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI
La disciplina di carattere generale del procedimento di espropriazione finalizzato alla realizzazione delle opere di pubblica utilità dello Stato e degli altri enti pubblici, risultante dalle leggi n. 865 del 1971, n. 247 del 1974 e n. 10 del 1977, non trova applicazione rispetto alle espropriazioni eseguite o da eseguire per la ricostruzione delle zone del Belice colpite dal terremoto del gennaio 1968, in quanto le norme settoriali dettate per la ricostruzione di tali aree (a partire dal D.L. n. 79 del 1968, conv. nella legge n. 241 del 1968 e fino alla legge n. 178 del 1976), che si rifanno tutte, per quanto attiene alle modalità espropriative, alla legge n. 2359 del 1865, rivestono un carattere del tutto speciale; con la conseguenza che alle occupazioni d'urgenza finalizzate ad espropriazioni da eseguirsi nelle predette zone si applica il termine biennale di durata e sono, pertanto, illegittimi (con possibilità di disapplicazione da parte del giudice ordinario) i decreti di occupazione e di espropriazione basati su un più lungo termine (nella specie, quinquennale) dell'occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Decreto Legge 27/02/1968 num. 79, Legge 18/03/1968 num. 241, Decreto Legge 01/06/1971 num. 289, Legge 30/07/1971 num. 491, Decreto Legge 12/02/1973 num. 8 CORTE COST., Legge 15/04/1973 num. 94 CORTE COST., Legge 29/04/1976 num. 178, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)