Sez. 1, Ordinanza n. 3191 del 12/02/2026 (Rv. 677294-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI | Rito camerale di legittimità - Rappresentante del ricorrente - Legittimazione processuale - Eccezione - Memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI
Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente
Cod. Civ. art. 75, Cod. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 372, Cod. Civ. art. 380 unvicies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)