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Sez. 1, Ordinanza n. 3191 del 12/02/2026 (Rv. 677294-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI | Rito camerale di legittimità - Rappresentante del ricorrente - Legittimazione processuale - Eccezione - Memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677294-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI

Nel rito camerale del processo di cassazione, la contestazione relativa alla legittimazione processuale del rappresentante del ricorrente deve essere proposta con il controricorso e non può essere sollevata solo con la memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., come conferma decisivamente anche il fatto che lo sfalsamento del termine per il deposito ex art. 372 c.p.c. non consente alla controparte, destinataria del rilievo, di replicare attivamente

Cod. Civ. art. 75, Cod. Civ. art. 83, Cod. Civ. art. 182, Cod. Civ. art. 372, Cod. Civ. art. 380 unvicies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)