Sez. L - , Ordinanza n. 11699 del 17/06/2020 (Rv. 657977 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Rito camerale - Controricorso - Difetto di rappresentanza - Eccezione sollevata dal ricorrente con la memoria ex art 380 bis.1 c.p.c. - Sanatoria - Deposito documenti ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Notifica dell'elenco alle altre parti - Omissione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
In tema di rito camerale di legittimità, qualora il controricorso sia affetto da un difetto di rappresentanza o autorizzazione e la relativa eccezione sia sollevata dal ricorrente con la memoria prevista dall'art. 380 bis.1 c.p.c., il deposito dei documenti idonei a sanare il difetto può avvenire sino alla data di svolgimento dell'adunanza camerale, anche al di fuori delle ordinarie attività difensive, purché l'elenco dei documenti a tal fine prodotti sia notificato alle altre parti ex art. 372, comma 2, c.p.c., determinandosi, in mancanza, l'inammissibilità del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)