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Sez. L, Sentenza n. 156 del 13/01/1988 (Rv. 456782 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERIO "A SCAGLIONI" PREVISTO DA UN CONTRATTO AZIENDALE - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456782-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERIO "A SCAGLIONI" PREVISTO DA UN CONTRATTO AZIENDALE - LICEITÀ.*

Il terzo comma dell'art. 2120 cod. civ., disponendo che la indennità di anzianità deve essere determinata in base alla ultima retribuzione, nonché in relazione alla categoria cui appartiene il prestatore di lavoro, non implica che quest'ultimo riferimento debba ritenersi fatto alla sola ultima categoria di appartenenza del lavoratore al momento della risoluzione del rapporto, bensì va inteso quale richiamo generico al concetto di appartenenza ad una categoria, comprensivo di tutte le diverse categorie in cui si sia concretamente articolata l'attività lavorativa del dipendente nello svolgimento dell'unico rapporto di lavoro. Consegue la legittimità del calcolo cosiddetto a scaglioni dell'indennità di anzianità (ossia prevedendo distinte percentuali dell'ultima retribuzione in relazione alle varie categorie di appartenenza del lavoratore), ancorché tale criterio di computo sia previsto da un contratto aziendale. (Conf 6203/87, mass n 454504; (Conf 4990/86, mass n 447661).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)