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Sez. L, Sentenza n. 830 del 07/02/1990 (Rv. 465179 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CALCOLO DELL'ANZIANITÀ NELLE CATEGORIE INFERIORI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - CRITERIO DELLA MAGGIORAZIONE DELLA INDENNITÀ IMPIEGATIZIA IN PERCENTUALE DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI COME OPERAIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465179-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - DETERMINAZIONE AD OPERA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CALCOLO DELL'ANZIANITÀ NELLE CATEGORIE INFERIORI - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - CRITERIO DELLA MAGGIORAZIONE DELLA INDENNITÀ IMPIEGATIZIA IN PERCENTUALE DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI COME OPERAIO - LEGITTIMITÀ.*

In tema di liquidazione dell'indennità di anzianità, l'art. 2120 cod. civ. non impone l'osservanza di un criterio uniforme di proporzionalità aritmetica consistente in un'unica e costante frazione della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio e quindi non implica necessariamente, in caso di passaggio di qualifica, che l'indennità stessa vada liquidata per la durata dell'intero rapporto. Va pertanto riconosciuta la legittimità delle clausole dei contratti collettivi (nella specie, artt. 2, disciplina speciale, parte III, e 20 del C.C.n.L. 16 luglio 1979, per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private) che, in caso di passaggio dalla categoria operaia a quella impiegatizia, prevedono la liquidazione di detta indennità secondo un criterio implicante la maggiorazione convenzionale dell'indennità impiegatizia in percentuale degli anni di servizio prestati come operaio e, perciò, rispettoso del principio di cui alla citata norma, essendo tale maggiorazione, da un lato, calcolata sulla base dell'ultima retribuzione e, dall'altro, finalizzata alla Determinazione dell'emolumento per quella parte che si riferisce al periodo di lavoro prestato nella categoria di provenienza: ciò con la conseguenza che eventuali erogazioni aggiuntive, comunque denominate, dovute al momento del passaggio di categoria e, quindi, in costanza di rapporto, si sottraggono, in difetto di esplicita volontà contrattuale diversa, al riferimento a parametri attuali, come quello dell'ultima retribuzione. (V 156/88, mass n 456782; (V 6203/87, mass n 454504; (V 4990/86, mass n 447661; (V 3185/79, mass n 399556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 16/07/1979 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)