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Sez. U, Sentenza n. 9094 del 05/12/1987 (Rv. 456350 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIPENDENTI DELL'INPS - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - DIVIETO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456350-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIPENDENTI DELL'INPS - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - DIVIETO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 7 primo comma del regolamento per la professione di geometra di cui al R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, il quale non consente la iscrizione all'albo professionale per i dipendenti pubblici, quando l'ordinamento interno ad essi applicabile vieti l'Esercizio della libera professione, comporta che la suddetta iscrizione è preclusa ai dipendenti dell'INPS, tenuto conto che il regolamento interno di detto istituto, approvato con deliberazione del 15 settembre 1978, in conformità della previsione dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975 n. 70, contempla l'indicato divieto. Tale principio, che non trova deroga nella legislazione successiva, né, in particolare, nel d.P.R. 26 maggio 1976 n. 411, sul personale degli enti pubblici, e nella legge 7 marzo 1985 n. 75, recante modifiche all'ordinamento dei Geometri, manifestamente non pone il citato art. 7 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento a secondo che il geometra sia dipendente dell'uno o dell'altro ente pubblico, trattandosi di diversità obiettivamente giustificata dalle peculiari finalità e funzioni di ciascun ente. (V 6726/83, mass n 431438; (V 4124/80, mass n 408024).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 CORTE COST., Legge 07/03/1985 num. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)