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Sez. U, Sentenza n. 6726 del 12/11/1983 (Rv. 431438 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE DI IMPIEGATI PRESSO ENTI PUBBLICI IL CUI ORDINAMENTO VIETI L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431438-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE DI IMPIEGATI PRESSO ENTI PUBBLICI IL CUI ORDINAMENTO VIETI L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art. 7 del regolamento per la professione di geometra di cui al R.d. 11 febbraio 1929 n. 274, secondo il quale non possono essere iscritti nell'albo professionale gli impiegati presso enti pubblici il cui ordinamento vieti l'Esercizio della libera professione (nella specie, cassa per la formazione della proprietà contadina), manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 98 della Costituzione, tenuto conto che la diversità di trattamento degli impiegati dei vari enti pubblici, a secondo che i relativi ordinamenti fissino o meno detta incompatibilità, con la limitazione solo per alcuni di essi del diritto al lavoro, trova giustificazione nell'obiettiva diversità delle rispettive situazioni ed in esigenze di tutela di interessi generali, e che inoltre la norma medesima non interferisce sul buon andamento della pubblica amministrazione, tendendo anzi ad assicurarlo. (V 4124/80, mass n 408024).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)