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Sez. 1, Sentenza n. 26343 del 29/05/2001 Cc. (dep. 27/06/2001) Rv. 219969 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE | Detrazione della pena espiata all'estero per lo stesso fatto - Istanza rivolta al giudice dell'esecuzione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219969-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE

In tema di esecuzione, è inammissibile la richiesta di detrazione della pena espiata all'estero per il medesimo fatto che sia stata proposta direttamente al giudice dell'esecuzione e non al pubblico ministero, organo funzionalmente competente a provvedere in ordine alla determinazione della pena da espiare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)