Sez. 1, Sentenza n. 26343 del 29/05/2001 Cc. (dep. 27/06/2001) Rv. 219969 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE | Detrazione della pena espiata all'estero per lo stesso fatto - Istanza rivolta al giudice dell'esecuzione - Inammissibilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE
In tema di esecuzione, è inammissibile la richiesta di detrazione della pena espiata all'estero per il medesimo fatto che sia stata proposta direttamente al giudice dell'esecuzione e non al pubblico ministero, organo funzionalmente competente a provvedere in ordine alla determinazione della pena da espiare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)